Sez. 3 - , Sentenza n. 30990 del 30/11/2018 (Rv. 651864 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE | Confisca del bene ipotecato ai sensi del d.l. n. 306 del 1992 - Effetti civili - Prevalenza sui diritti dei terzi creditori - Data di iscrizione - Irrilevanza - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE
Gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 306 del 1992, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca, essendo sufficiente che il vincolo venga apposto quando il bene è ancora di proprietà del condannato sussistendo il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)