Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2989 del 01/02/2022 (Rv. 664090 - 02)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Contratti di assicurazione connessi o condizionati ad un contratto di mutuo - Interpretazione - Clausole difformi dalla "ratio" dell'art. 28 del d.l. n. 1 del 2012 e dal regolamento attuativo ISVAP n. 40 del 2012 - Cnseguenze - Nullità e sostituzione automatica - Condizioni - Imposizione, anche di fatto, della stipula dell'assicurazione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
L'art. 28 del d.l. n. 1 del 2012 e l'attuativo regolamento Isvap n. 40 del 2012 vanno interpretati, in forza della sottesa "ratio", nel senso per cui i contratti di assicurazione non conformi al detto regolamento sono nulli - con sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. - se "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza per non aver la Corte territoriale, rilevata la mancanza di una clausola formale, indagato, anche d'ufficio ed in base alle prove offerte, se nella specie la stipula del contratto di assicurazione sulla vita fu di fatto imposta oppure semplicemente "offerta", lasciando al mutuatario la facoltà di scegliere se accettarla).
Preleggi art. 12, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 28, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339 I
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)