Sez. U, Sentenza n. 1111 del 01/03/1989 (Rv. 462041 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ALLOGGIO INSERITO NEL PATRIMONIO DELL'INAIL - GODIMENTO DA PARTE DI DIPENDENTI - CONTRATTO DI LOCAZIONE - REGIME APPLICABILE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ALLOGGIO INSERITO NEL PATRIMONIO DELL'INAIL - GODIMENTO DA PARTE DI DIPENDENTI - CONTRATTO DI LOCAZIONE - REGIME APPLICABILE.*
Il godimento da parte di un dipendente dell'Inail, non per ragioni di servizio, di un alloggio che sia incluso nel patrimonio immobiliare dell'istituto e che questi possa liberamente concedere in locazione a terzi (siano o meno propri impiegati, previa detrazione della quota di un terzo da destinarsi agli sfrattati, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), si ricollega ad un rapporto privatistico, il quale è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario e non si sottrae alla disciplina della legge 27 luglio 1978 n. 392. (V 2120/83, mass n 426978).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 17, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)