diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2120 del 26/03/1983 (Rv. 426978 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIA INERENTE LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO (INPDAI) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426978-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIA INERENTE LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO (INPDAI) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La controversia inerente alla concessione in godimento di alloggi di un ente pubblico non economico (nella specie, INPDAI) in favore dei suoi dipendenti, ove questa concessione non riguardi alloggi cosiddetti di servizio, né configuri una componente della retribuzione, né comunque trovi titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego, ma sia ricollegabile ad un rapporto privatistico di locazione, ancorché caratterizzato da particolari vantaggi quanto all'ammontare del canone, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di impiego pubblico e spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 5242/81, mass n 416010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)