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Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 11/05/1976 (Rv. 380423 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380423-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa la esistenza dei presupposti della cosiddetta semiplena probatio, che legittima il deferimento del giuramento suppletorio, costituisce un apprezzamento di merito e, come tale, non e suscettibile di Sindacato in Cassazione, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (Conf 2247/70, mass n 348406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)