Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 11/05/1976 (Rv. 380423 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio circa la esistenza dei presupposti della cosiddetta semiplena probatio, che legittima il deferimento del giuramento suppletorio, costituisce un apprezzamento di merito e, come tale, non e suscettibile di Sindacato in Cassazione, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (Conf 2247/70, mass n 348406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)