Sez. 1, Sentenza n. 3535 del 05/08/1977 (Rv. 387124 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - FORMULA DEL GIURAMENTO - DETERMINAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - SUSSISTENZA - FORMULA DEL GIURAMENTO - DETERMINAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione della sussistenza della cosiddetta semiplena probatio, legittimante il ricorso al giuramento suppletorio, cosi come la fissazione della formula del giuramento stesso, non necessariamente riproduttiva degli assunti di uno dei contendenti, e la scelta della parte cui deferirlo, in relazione agli elementi probatori gia acquisiti, sono rimesse agli apprezzamenti ed ai poteri discrezionali del giudice del merito, e, come tali, non sono sindacabili in Sede di legittimita, ove sorrette da adeguata motivazione. (V 1651/76, mass n 380423; (V 395/76, mass n 379049; (V 753/75, mass n 374108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)