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Sez. 6, Sentenza n. 1379 del 01/10/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144170 - 01

GIUDICE PENALE - IN GENERE - ASTENSIONE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - EFFETTI SULLA VALIDITA DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1979-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144170-01

GIUDICE PENALE - IN GENERE - ASTENSIONE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - EFFETTI SULLA VALIDITA DEL GIUDIZIO.*

Le cause di incompatibilita, al pari delle altre cause che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, non sono idonee a privare il giudice della capacita di giudicare. Esse, infatti, non fanno venir meno la capacita generale dell'organo giudiziario legalmente investito della potesta di decidere e percio non danno luogo a nullita assoluta, ma a nullita relativa, che e sanata ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio della ricusazione nei modi e termini previsti a pena di inammissibilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)