Sez. 3, Sentenza n. 1934 del 18/12/1981 Ud. (dep. 23/02/1982) Rv. 152455 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - CONSEGUENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA IN CASO DI MANCANZA DI RICUSAZIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - CONSEGUENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA IN CASO DI MANCANZA DI RICUSAZIONE.*
Le cause di incompatibilità, al pari delle altre cause che possono determinare la astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, non sono idonee a privare il giudice della capacità di giudicare. Esse, infatti, non fanno venir meno la capacità generale dell'organo giudicante legalmente investito della potestà di decidere e perciò non danno luogo a nullità assoluta, ma a nullità relativa, che è sanata ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti a pena di inammissibilità. (Conf 144170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 72, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)