Sez. 2, Sentenza n. 16481 del 08/03/2024 Cc. (dep. 19/04/2024) Rv. 286283-01
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI | Atti compiuti dal giudice astenuto – Provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o di ricusazione - Espressa declaratoria di efficacia degli atti anteriormente compiuti - Necessità - Omessa indicazione di alcuni atti - Presunzione di inefficacia degli stessi.
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI
In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)