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Sez. U, Sentenza n. 37207 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/12/2020) Rv. 280116 - 02

GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI | Giudice dell’udienza preliminare - Ricusazione - Ordinanza di accoglimento - Contenuto - Declaratoria di efficacia degli atti anteriormente compiuti - Necessità - Omessa pronuncia - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280116-02

GIUDICE - RICUSAZIONE - EFFETTI

L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)