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Sez. 6, Sentenza n. 9546 del 04/07/1983 Ud. (dep. 12/11/1983) Rv. 161156 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - INDUZIONE - INDUZIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161156-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - INDUZIONE - INDUZIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

Nel delitto di concussione l'induzione consiste generalmente in una attività dialettica del pubblico ufficiale che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di varia natura fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo a promettere denaro o altra utilità. Ma la condotta incriminata non è vincolata a forme determinate o tassative, dovendo adattarsi ai vari aspetti della vita quotidiana. Può ritenersi quindi l'esistenza della induzione implicita, ravvisabile nella condotta di un pubblico ufficiale genericamente illecita e incurante dei canoni di imparzialità e buona amministrazione. (V mass n 144153; (Conf mass n 156897; (Conf mass n 107469).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)