Sez. 1, Sentenza n. 10140 del 12/07/2002 (Rv. 555675 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ordinanza - ingiunzione - Notificazione a mezzo del servizio postale - Violazione delle disposizioni sulla persona cui consegnare il piego - "Ex" art. 7 legge n. 890 del 1982 - Nullità della notificazione - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell'ordinanza - ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell'art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)