Sez. 1, Sentenza n. 7044 del 07/07/1999 (Rv. 528379 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Notificazione ai sensi dell'art. 201 cod. strada - Tentativo di notificazione presso i luoghi indicati nella menzionata norma - Sufficienza - Esclusione - Notificazione nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie relativa a trasgressore trasferitosi in luogo non annotato sulla carta di circolazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 201 del codice della strada - il quale considera le notificazioni delle ordinanze ingiunzioni "validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione... " - va interpretato nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti da detto documento, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)