Sez. 1, Sentenza n. 27640 del 19/01/2012 Cc. (dep. 11/07/2012) Rv. 253384 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Disposizione dell'art. 673 cod. proc. pen. - Abrogazione implicita dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
L'art. 30, comma quarto, della l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., che ne ha completamente assorbito la disciplina.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)