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Sez. 1, Sentenza n. 977 del 27/10/2011 Cc. (dep. 13/01/2012) Rv. 252062 - 01

ESECUZIONE | Giudice dell'esecuzione - Declaratoria di incostituzionalità di circostanza aggravante dopo il giudicato - Ineseguibilità della relativa porzione di pena - Compiti del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252062-01

ESECUZIONE

Gli artt. 136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, legge n. 87 del 1953 non consentono l'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante che sia stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. (La Suprema Corte ha precisato che spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 11 n. 2, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)