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Sez. L, Sentenza n. 2579 del 03/03/1992 (Rv. 476032 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di) | Inosservanza del termine minimo - Nullità del ricorso in appello - Sanatoria "ex tunc" ovvero "ex nunc" - Condizioni rispettive.
Stato
decisa il 1992-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476032-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di)

Il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio ed alla sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 cod. proc. civ., trova applicazione anche nel rito del lavoro, con i necessari adattamenti dettati dalle peculiarità strutturali di tale rito. Pertanto, la nullità del ricorso in appello (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza) dovuta al mancato rispetto (per fatto addebitabile all'appellante) del termine minimo per comparire, incidendo - al parti dell' omissione o della radicale nullità o inesistenza giuridica della notifica stessa - su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo d'impugnazione, integra un vizio sanabile "ex tunc" solo nel caso che il convenuto-appellato si costituisca e non eccepisca l'invalidità, mentre la costituzione accompagnata da tale eccezione oppure la rinnovazione della notifica per ordine del giudice (che può disporla sempreché il termine non sia ancora decorso, dovendo altrimenti definire il giudizio con sentenza d'inammissibilità del gravame) e la notificazione comunque fatta successivamente dall'appellante, alla quale non segua la detta costituzione del convenuto-appellato, hanno efficacia sanante solo con effetto "ex nunc", con salvezza cioè dei diritti quesiti e quindi con l'impossibilità, ove intervenute quando il termine per impugnare sia già scaduto, d'impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata, con l'ulteriore conseguenza della cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., della decisione di appello che ha pronunciato nel merito senza rilevare la preclusione dovuta al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)