Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 15/03/1980 (Rv. 405362 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI E BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EREDITA E LEGATO - ACQUIRENTE AVENTE CAUSA DALL'EREDE O LEGATARIO APPARENTE - RESISTENZA ALL'AVVERSA DOMANDA GIUDIZIALE TRASCRITTA - PREVIA TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO ALMENO CINQUE ANNI PRIMA - INSUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIA BUONA FEDE - NECESSITA - DICHIARAZIONI DEL VENDITORE SULLA PROPRIETA DEL BENE E RELATIVE ALLA GARANZIA PER L'EVIZIONE - IRRILEVANZA.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI E BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EREDITA E LEGATO - ACQUIRENTE AVENTE CAUSA DALL'EREDE O LEGATARIO APPARENTE - RESISTENZA ALL'AVVERSA DOMANDA GIUDIZIALE TRASCRITTA - PREVIA TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO ALMENO CINQUE ANNI PRIMA - INSUFFICIENZA - DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIA BUONA FEDE - NECESSITA - DICHIARAZIONI DEL VENDITORE SULLA PROPRIETA DEL BENE E RELATIVE ALLA GARANZIA PER L'EVIZIONE - IRRILEVANZA.*
Anche nell'ipotesi prevista dal n 7 dell'art 2652 cod civ - in conformita al principio di cui al secondo comma dell'art 534 cod civ ed in deroga a quello generale di cui all'art 1147 cod civ secondo cui la buona fede si presume - l'acquirente a qualunque titolo di beni dall'erede o legatario apparente per non essere pregiudicato nel suo acquisto, non solamente deve avere trascritto il suo acquisto almeno cinque anni prima della trascrizione della avversa domanda giudiziale, ma deve altresi provare la sua buona fede. A tal fine le dichiarazioni rese dal venditore in occasione del rogito notarile ed inserite nell'atto e per le quali il venditore si dichiara proprietario del bene venduto e garantisce il compratore per l'evizione, non sono sufficienti al fine di dimostrare la buona fede dell'acquirente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 534, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2652 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)