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Sez. L, Sentenza n. 2455 del 13/04/1985 (Rv. 440301 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO DI AVVIAMENTO AL LAVORO - NATURA RECETTIZIA - PERFEZIONAMENTO CON LA COMUNICAZIONE ALL'IMPRENDITORE TENUTO ALL'ASSUNZIONE - SUPERAMENTO DELL'ETÀ DI CINQUANTACINQUE ANNI DELL'INVALIDO PRIMO DI TALE MOMENTO - CONSEGUENZE - CADUCAZIONE DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440301-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO DI AVVIAMENTO AL LAVORO - NATURA RECETTIZIA - PERFEZIONAMENTO CON LA COMUNICAZIONE ALL'IMPRENDITORE TENUTO ALL'ASSUNZIONE - SUPERAMENTO DELL'ETÀ DI CINQUANTACINQUE ANNI DELL'INVALIDO PRIMO DI TALE MOMENTO - CONSEGUENZE - CADUCAZIONE DELL'ATTO.*

L'atto amministrativo di avviamento al lavoro emesso dallo U.P.l.m.o. In favore di un invalido protetto dalla legge n. 482 del 1968 - per il fatto di comportare una limitazione nella sfera di libertà altrui - ha natura essenzialmente recettizia talché il relativo procedimento si perfeziona con la comunicazione dello stesso all'imprenditore che è tenuto ad assumere l'invalido. Pertanto, ove prima della comunicazione dell'atto di avviamento lo invalido superi i cinquantacinque anni di età e quindi non abbia più diritto all'assunzione in ragione del limite legale di età posto dall'art. 1 della legge citata, l'atto stesso deve ritenersi caducato per il venir meno di uno dei suoi presupposti di legge. (V 1376/81, mass n 412002; (V 3425/80, mass nn 407253 e 407252).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)