Sez. 3, Sentenza n. 979 del 27/11/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 227950 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Violazioni edilizie - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condono edilizio - Di cui alla legge n. 326 del 2003 - Sospensione del procedimento - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione per violazioni edilizie la inammissibilità del ricorso non consente, in pendenza dei termini per la proposizione del cd. condono edilizio, la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamato dall'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che in caso di inammissibilità genetica dell'impugnazione resta preclusa la applicabilità di disposizioni sopravvenute più favorevoli quale l'estinzione del reato per intervenuta sanatoria.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 32 PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)