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Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 27/03/2009 (Rv. 607313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Procedimenti in materia di lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione - Conseguenze - Necessità di fissazione dell'udienza di discussione con decreto giudiziale - Sussistenza - Fondamento - Omessa adozione di siffatto decreto - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Nullità di tutti gli atti conseguenti - Configurabilità - Dichiarazione in appello con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel rito del lavoro e in quello locatizio, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice è tenuto comunque a fissare l'udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall'opponente alla controparte, poiché, solo in tal modo, si completa lo schema formale della "editio actionis", con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullità di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non già la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest'ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela processuali consentiti dall'ordinamento, quale la possibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)