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Sez. L, Sentenza n. 11151 del 05/11/1998 (Rv. 520413 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza dei termini minimi - Accertamento della nullità da parte del giudice di appello e conseguente definizione del giudizio - Esclusione - Rimessione della causa in primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520413-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro, la nullità prodotta dalla mancata osservanza del termine dilatorio a comparire di cui all'art. 415, comma quinto cod. proc. civ. - nullità che abbia comportato l'assenza della parte nel giudizio di primo grado per l'impossibilità di approntare la propria difesa nel termine minimo prescritto dalla legge - preclude al giudice del gravame la possibilità sia di decidere la causa nel merito, atteso il difetto di instaurazione del contraddittorio che comporterebbe la privazione di un grado di giurisdizione per la parte rimasta contumace, sia di emettere una pronuncia di mero rito, che si limiti alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma impone la rimessione della causa al primo giudice in applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ., atteso che in tal caso l'inosservanza di tale termine minimo è assimilabile all'ipotesi di omessa notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)