Sez. 2, Sentenza n. 1146 del 30/03/1976 (Rv. 379829 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APERTURA NEL MURO COMUNE - VEDUTA VERSO LA PROPRIETA ESCLUSIVA DI ALTRO CONDOMINO - LEGITTIMITA - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APERTURA NEL MURO COMUNE - VEDUTA VERSO LA PROPRIETA ESCLUSIVA DI ALTRO CONDOMINO - LEGITTIMITA - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel condominio degli edifici, la veduta che il singolo condomino, utilizzando il muro comune, apra verso la contigua proprieta esclusiva di altro condomino rientrante nell'ambito dell'edificio condominiale e legittima, ancorche non rispetti le distanze prescritte dall'art 905 cod civ, ove si accerti che la predetta apertura costituisca facolta rientrante nei diritti del singolo condomino sui beni comuni ed incompatibile con l'osservanza delle distanze legali. (V 1975/73, mass n 365086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)