Sez. 2, Sentenza n. 2351 del 09/10/1967 (Rv. 329600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTI DI MANSIONI E DI QUALIFICA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTI DI MANSIONI E DI QUALIFICA - IRRILEVANZA.*
Il principio della infrazionabilita dell, indennita di anzianita, per l, assoluta inderogabilita della disciplina dettata dall, art. 2120 cod. civ., va applicato con riguardo ai due fondamentali criteri della proporzionalita di detta indennita alla durata intera del servizio prestato e della sua Determinazione in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. I mutamenti verificatisi nelle mansioni e nella qualifica del lavoratore, nell'ambito della stessa classe o categoria di appartenenza, come anche il passaggio del medesimo dalla categoria operaia a quella intermedia o alla categoria impiegatizia, sono privi di Rilevanza in se e per se, per cio che attiene all'elemento durata del servizio, e non possono dar luogo a frazionamento di anzianita, ove non risulti che, in effetti, le parti abbiano contestualmente inteso estinguere un rapporto e crearne un altro. Conforme alla sentenza n. 1906-66, massima n. 323705.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)