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Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 15/07/1966 (Rv. 323705 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTI DI MANSIONI E DI QUALIFICA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323705-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTI DI MANSIONI E DI QUALIFICA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il principio della infrazionabilita dell'indennita di anzianita, per l'assoluta inderogabilita della disciplina dettata dall'art 2120 cod civ, va applicato con riguardo ai due fondamentali criteri della proporzionalita di detta indennita alla durata intera del servizio prestato e della sua Determinazione in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. I mutamenti verificatisi nelle mansioni e nella qualifica del lavoratore, nell'ambito della stessa classe o categoria di appartenenza, come anche il passaggio del medesimo dalla categoria operaia a quella intermedia o alla categoria impiegatizia, sono privi di Rilevanza in se e per se, per cio che attiene all'elemento durata del servizio, e non possono dar luogo a frazionamento di anzianita, ove non risulti che, in effetti le parti abbiano contestualmente inteso estinguere un rapporto e crearne un altro. (Cfr 2410/63; 1494/63; 1310/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)