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Sez. L - , Sentenza n. 26963 del 22/10/2019 (Rv. 655516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Direttiva 2002/15/CE - Lavoratori mobili - Orario di lavoro settimanale - Limite massimo - Derogabilità “in melius” da parte della normativa nazionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Per la categoria dei lavoratori mobili addetti a prestazioni discontinue, l'art. 4, lett. a), della direttiva 2002/15/CE sancisce l'impossibilità di prevedere una durata media della settimana lavorativa superiore alle quarantotto ore, come limite massimo, a garanzia del diritto del lavoratore, ma non preclude al legislatore nazionale la fissazione di una durata inferiore dell'orario lavorativo ordinario, con conseguenti riflessi sul computo del lavoro straordinario, per il quale occorre tenere conto del limite orario fissato dalla normativa più favorevole per il lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 11/03/2002 num. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 234 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)