Sez. L, Sentenza n. 15815 del 06/06/2024 (Rv. 671434-02)
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE | Autisti di linea - Applicabilità del Regolamento CE n. 561 del 2006 - Regole sulla durata dell'orario di lavoro e riposi di cui alla Direttiva n. 2002/15/CE - Applicazione congiunta - Limiti - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE
Nei casi in cui è applicabile il Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza CGUE del 9 novembre 2023 in causa C-477/2022, la disciplina dei tempi di lavoro e riposo per gli autisti di linea è quella di miglior tutela di cui agli artt. 6-9 del predetto Regolamento, ferme le ulteriori regole previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali (come il d.lgs. n. 234 del 2007) di attuazione di quella sovranazionale, dovendosi in ogni caso escludere un raddoppio della protezione.
Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 11/03/2002 num. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)