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Sez. 5, Sentenza n. 2862 del 09/01/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 209942 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Dichiarazione di nullità del procedimento e della sentenza di cassazione da parte del giudice dell'esecuzione - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209942-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori degli schemi processuali, e come tale irricevibile da parte della Corte di cassazione, il provvedimento con il quale, sul presupposto dell'omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza, il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato la nullità del procedimento svoltosi in sede di legittimità e della relativa sentenza, ordinando la rinnovazione degli atti invalidi. Ed invero anche nel vigente ordinamento processuale resta fermo il principio dell'invalicabilità del giudicato e della sua efficacia sanante, il quale non consente, per lo sbarramento da esso costituito, di introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongano in discussione la validità della sentenza - divenuta definitiva - per pretesi vizi sulla regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione, essendo al contrario possibile solo proporre quelle inerenti all'esistenza di un titolo esecutivo formalmente valido: l'incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato all'esame delle questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come si desume chiaramente dall'art. 670 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato irricevibile l'atto con il quale giudice dell'esecuzione la investiva della rinnovazione del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)