Sez. 6, Sentenza n. 1785 del 07/04/2000 Cc. (dep. 13/09/2000) Rv. 217224 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Estensione dell'esame al giudizio di cognizione - Conseguenze - Abnormità del provvedimento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica dei vizi attinenti alla esecutività del titolo giudiziale, estende il suo esame alle vicende relative alla fase di cognizione adottando provvedimenti che invalidano il processo già concluso. (Nella fattispecie il Pretore, in qualità di giudice dell'esecuzione, rilevando una nullità nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, lo annullava disponendone la rinnovazione e sospendendo l'esecuzione della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)