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Sez. L, Sentenza n. 6167 del 15/11/1988 (Rv. 460544 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ERRONEA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO CIRCA LA SUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA PREVISIONE FONDATA SU DETTA COMUNICAZIONE DI AVER MATURATO IL DIRITTO ALLE PENSIONI DI ANZIANITÀ - DANNO DERIVANTE DAL DIFFERIMENTO DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - RESPONSABILITÀ DELL'INPS PER L'ATTIVITÀ NEGLIGENTE DEI PROPRI DIPENDENTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460544-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ERRONEA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO CIRCA LA SUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA PREVISIONE FONDATA SU DETTA COMUNICAZIONE DI AVER MATURATO IL DIRITTO ALLE PENSIONI DI ANZIANITÀ - DANNO DERIVANTE DAL DIFFERIMENTO DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - RESPONSABILITÀ DELL'INPS PER L'ATTIVITÀ NEGLIGENTE DEI PROPRI DIPENDENTI - SUSSISTENZA.*

L'INPS è tenuto a rispondere (ex art. 2043 cod. civ.) delle conseguenze dannose dell'attività negligente dei propri dipendenti, che è riferibile all'istituto in virtù del rapporto di immedesimazione organica, qualora essi abbiano dato erronea comunicazione all'assicurato circa la sua posizione contributiva e quest'ultimo abbia cessato l'attività lavorativa, risolvendo il rapporto di lavoro, nella previsione, fondata su detta comunicazione, di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, senza che in realtà l'assicurato avesse ancora ottenuto l'accredito del numero dei contributi necessari per il conseguimento di tale prestazione, con la conseguenza del differimento della data di decorrenza della pensione. (V 3702/87 mass n 452641; (V 6455/81 mass n 417322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)