Sez. 5, Sentenza n. 39407 del 18/07/2012 Ud. (dep. 05/10/2012) Rv. 254600 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Rituale presentazione presso la cancelleria del giudice - Omesso precedente deposito nella segreteria del pubblico ministero - Nullità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
In materia di richiesta di rinvio a giudizio, qualora questa sia stata ritualmente presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del giudice, non costituisce causa di nullità l'omesso precedente deposito della stessa nella segreteria del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)