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Sez. 2, Sentenza n. 31221 del 08/06/2006 Cc. (dep. 21/09/2006) Rv. 234685 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto di urgenza del P.M. - Mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario - Nullità - Esclusione - Inesistenza - Esclusione - Legittimità - Condizioni - Rilevanza "aliunde" del momento certo di rilevanza esterna.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234685-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

Il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)