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Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000 (Rv. 538276 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Scritturazioni - Veridicità - Presunzione - Condizioni - Mancata trasmissione dell'estratto con raccomandata o secondo altre modalità contrattuali - Irrilevanza - Produzione in giudizio per la prima volta a sostegno della pretesa creditoria - Sufficienza - Conseguenza - Impugnazione con contestazioni specifiche - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538276-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO

In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto (o documento equipollente, quale la copia dei "partitari" o della "scheda"), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 cod. civ., richiamato dall' art. 1857 cod. civ.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato a conoscenza solo mediante produzione in giudizio, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle (necessarie) specifiche contestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)