Sez. 1, Sentenza n. 9427 del 12/09/1990 (Rv. 469270 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - SCRITTURAZIONI DEL CONTO MEDESIMO - VERIDICITÀ - PRESUNZIONE - CONDIZIONE - TRASMISSIONE DELLO ESTRATTO NON CON RACCOMANDATA O ALTRE MODALITÀ CONTRATTUALI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - EQUIPOLLENZA - CONSEGUENZE - SPECIFICHE CONTESTAZIONI - NECESSITÀ.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - SCRITTURAZIONI DEL CONTO MEDESIMO - VERIDICITÀ - PRESUNZIONE - CONDIZIONE - TRASMISSIONE DELLO ESTRATTO NON CON RACCOMANDATA O ALTRE MODALITÀ CONTRATTUALI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - EQUIPOLLENZA - CONSEGUENZE - SPECIFICHE CONTESTAZIONI - NECESSITÀ.*
Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, o documento equipollente, quale la copia dei "partitari" o della "scheda", non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 cod. civ., richiamato dall'art. 1857 cod. civ.), trova applicazione anche ove detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata, od altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato a conoscenza solo con produzione in giudizio, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da dette specifiche contestazioni. (V 6656/87, mass n 454880; (V 2249/85, mass n 440136; (V 575/82, mass n 418312).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)