Sez. L, Sentenza n. 3695 del 29/06/1979 (Rv. 400110 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PENSIONE E PREVIDENZA - COMPENSO FORFETTARIO PER LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTO A TUTTI I DIPENDENTI IN MISURA FISSA E CONTINUATIVA - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - COMPUTABILITA AI FINI DELLA PENSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PENSIONE E PREVIDENZA - COMPENSO FORFETTARIO PER LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTO A TUTTI I DIPENDENTI IN MISURA FISSA E CONTINUATIVA - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - COMPUTABILITA AI FINI DELLA PENSIONE.*
In tema di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, secondo la disciplina della legge 29 ottobre 1971 n 889, il compenso forfettario, il quale, ancorche formalmente previsto come corrispettivo per lavoro straordinario, risulti in concreto versato indistintamente a tutti i dipendenti in misura fissa e continuativa, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilita, nonche durante il periodo feriale e le assenze per malattia, configura vera e propria integrazione della retribuzione ordinaria, in quanto prescinde da un'effettiva prestazione di lavoro straordinario, e, come tale, va computato in Sede di trattamento pensionistico. (V 1360/77, mass n 385073).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)