Sez. U, Sentenza n. 666 del 03/02/1986 (Rv. 444230 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL CONSOLE GENERALE DEL REGNO DEL BELGIO IN ITALIA DA PARTE DI DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONSOLARE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI CONCETTO DA PARTE DEL DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL CONSOLE GENERALE DEL REGNO DEL BELGIO IN ITALIA DA PARTE DI DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONSOLARE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI CONCETTO DA PARTE DEL DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
La controversia, promossa nei confronti del console generale del Regno del Belgio in Italia, da un dipendente dell'ufficio consolare, per insorgere avverso l'atto di licenziamento, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, qualora il suddetto dipendente svolga mansioni non meramente esecutive, ma di concetto, proprie cioè di una categoria impiegatizia inserita nell'ambito di quell'ufficio con compiti di cooperazione e collaborazione per il perseguimento delle sue finalità pubblicistiche, atteso che, in tale ipotesi, trova applicazione l'immunità dalla giurisdizione, contemplata, con riguardo all'attività posta in essere dal console e dal suo ufficio in qualità di organi del loro stato di appartenenza, dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata con legge 9 agosto 1967 n. 804. (V 3007/77, mass n 386569).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963 num. 43, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)