Sez. L, Sentenza n. 5639 del 08/06/1999 (Rv. 527200 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Assegnazione, da parte del giudice, di un termine per integrare una prova documentale - Non perentorietà del suddetto termine - Fondamento e conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 420 cod. proc. civ. (la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove "costituende") nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietà dei termini riferita agli atti è sempre espressamente prevista e che l'art. 421, comma primo, cod. proc. civ. non prescrive la perentorietà del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di produrla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)