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Sez. L, Sentenza n. 18206 del 21/08/2006 (Rv. 591669 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Principio generale della subordinazione della prova alla sua articolazione nel ricorso introduttivo - Eventualità della contestazione delle prove allegate al momento dell'instaurazione del giudizio - Conseguenza - Applicabilità dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591669-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI

Pur dovendosi rispettare, nel processo del lavoro, il principio generale - riconducibile al regime preclusivo che caratterizza tale rito - secondo cui l'ammissione della prova è subordinata all'articolazione di essa nel ricorso introduttivo disciplinato dall'art. 414 cod. proc. civ., qualora sopravvenga la contestazione dei fatti dedotti a sostegno della domanda è riconoscibile alla parte ricorrente, la cui prova documentale prodotta con l'atto introduttivo sia stata impugnata, il diritto, ai sensi dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. di indicare altri mezzi di prova che non abbia potuto produrre prima, includendosi in questi ultimi anche quelli qualificantisi come alternativi rispetto a quelli proposti con il ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che aveva confermato la circostanza della tardività delle richieste di ammissione di prove costituende della parte ricorrente, sul presupposto che le stesse non erano state formulate contestualmente alla proposizione del ricorso, senza, però, valutare che, in effetti, la necessità di richiedere i predetti mezzi di prova - con la conseguente operatività del disposto di cui all'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ - era insorta a seguito della contestazione della prova documentale allegata "ab origine", ritenuta dalla parte istante, in prima battuta, quale prova idonea a sostenere i fatti dedotti in giudizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)