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Sez. L, Sentenza n. 3105 del 17/02/2004 (Rv. 570205 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE | Decorso del termine per la proposizione della istanza di ricusazione del c.t.u. - Valutazione di opportunità di sostituzione dello stesso - Esercizio del relativo potere da parte del giudice del merito - Discrezionalità ed insindacabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570205-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE

In caso di inutile decorso del termine fissato dall'art. 192 cod. proc. civ. per la proposizione della istanza di ricusazione del c.t.u., la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso c.t.u., a norma dell'art. 196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)