Sez. 3, Sentenza n. 5142 del 06/04/2001 (Rv. 545677 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagini tecniche suppletive o integrative, audizione del consulente a chiarimenti, rinnovazione della consulenza - Esercizio (o mancato esercizio) di poteri in tal senso da parte del giudice di merito - Discrezionalità - Insindacabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 197, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)