Sez. L, Sentenza n. 9797 del 20/09/1991 (Rv. 473940 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere | Lavoro notturno, festivo e in zone disagiate (indennità Lufrano e galleria) prestato secondo turni periodici - Maggiorazioni - Inclusione nella retribuzione normale o ordinaria - Calcolo ai fini del trattamento per le festività - Ammissibilità - Per altri istituti indiretti - Estensione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere
Le maggiorazioni corrisposte per il lavoro notturno e festivo e per quello in zone disagiate (nella specie, cosiddetta indennità Lufrano e galleria) prestato secondo i programmati turni periodici fanno parte della retribuzione normale o ordinaria, siccome afferenti a prestazioni lavorative ordinarie, e sono perciò computabili sia ai fini del trattamento per le festività, stante l'ampia previsione dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 254 (modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90) sia ai fini del trattamento per altri istituti indiretti - come ferie, malattia e mensilità aggiuntive - per i quali la legge o la disciplina collettiva facciano riferimento alla retribuzione normale o ordinaria senza definirla in modo determinato e senza offrire elementi che giustifichino una interpretazione riduttiva della detta nozione di retribuzione normale nel senso di mera retribuzione-base, restando in particolare escluso che argomenti favorevoli a tale conclusione possano trarsi, quanto alle, dalla Convenzione O.I.L. del 16 aprile 1970, ratificata con legge n. 157 del 1981.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)