Sez. L, Sentenza n. 10846 del 16/08/2000 (Rv. 539611 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno e festivo prestato secondo turni periodici - Maggiorazioni - Inclusione nella retribuzione normale o ordinaria - Calcolo ai fini del trattamento per le festività e per altri istituti indiretti - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Le maggiorazioni corrisposte per il lavoro notturno e festivo prestato secondo i programmati turni periodici fanno parte della retribuzione normale od ordinaria, siccome afferenti a prestazioni lavorative ordinarie, e sono perciò computabili sia ai fini del trattamento per le festività, stante l'ampia previsione dell'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260 (modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90) sia ai fini del trattamento per altri istituti indiretti - come ferie, malattia e mensilità aggiuntive - per i quali la legge o la disciplina collettiva facciano riferimento alla retribuzione normale o ordinaria senza definirla in modo determinato e senza offrire elementi che giustifichino una interpretazione riduttiva della detta nozione di retribuzione normale nel senso di mera retribuzione-base.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)