diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17570 del 27/07/2010 (Rv. 614211 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento - Ricorso per cassazione avverso provvedimento del giudice di pace in materia di espulsione - Oneri del ricorrente - Deposito in cancelleria ed iscrizione al ruolo - Sufficienza - Esclusione - Preventiva notifica dell'atto - Necessità - Fondamento - Inosservanza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614211-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di rigetto dell'opposizione all'espulsione amministrativa dello straniero, deve ritenersi inammissibile qualora sia stato depositato ed iscritto a ruolo senza la preventiva notifica alla controparte effettuata a cura della parte ricorrente ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione d'ufficio nella sola ipotesi di procedimenti di cui all'art. 35, comma 14, del d.lgs. 18 gennaio 2008 n. 25. (Ricorsi relativi a domande di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)