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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15370 del 21/06/2017 (Rv. 644815 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Dichiarazione nel contratto dell'esistenza dell'assistenza dell'associazione di categoria - Natura confessoria - Sussistenza - Conseguenze - Valore di prova legale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644815-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)