Ordinamento della professione di giornalista
Testo vigente
Art. 46 Direzione dei giornali
1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47.4
2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Art. 47 Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo
1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.
4. Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.4
Titolo III. Della disciplina degli iscritti
Art. 48 Procedimento disciplinare
1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare e' iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.
Art. 49 Competenza
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato e' membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare e' rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Art. 50 Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
2. Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 52 Avvertimento
1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 53 Censura
1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entita', consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Art. 54 Sospensione
1. La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignita' professionale.
Art. 55 Radiazione
1. La radiazione puo' essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignita' professionale fino a rendere incompatibile con la dignita' stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.
Art. 56 Procedimento
1. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 57 Provvedimenti disciplinari: notificazione
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
2. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 58 Prescrizione
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
3. La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 59 Reiscrizione dei radiati
1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
2. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.
Titolo IV. Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali
Art. 60 Ricorso al Consiglio nazionale
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli e' notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
Art. 61 Procedimenti disciplinari
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.
2. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.
3. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.
Art. 62 Deliberazioni del Consiglio nazionale
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
Art. 63 Azione giudiziaria
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.8
2. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.8
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.8
4. Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1508
Art. 65
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1508
Titolo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 66 Costituzione dei primi Consigli
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovra' procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
2. A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
3. Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.
4. Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
5. Il Consiglio regionale o interregionale sara' convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta'. La convocazione stessa dovra' aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sara' convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
6. Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.