Sez. L, Sentenza n. 9676 del 19/08/1992 (Rv. 478586 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Attribuzione - Presupposto - domanda del lavoratore - Conseguenze - Domanda generica - Limite del risarcimento all'importo minimo - Mancata quantificazione del danno in via equitativa per un importo superiore - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990), al lavoratore illegittimamente licenziato spetta il risarcimento del danno, in relazione al periodo compreso fra il licenziamento e l'ordine di reintegra, oltre le retribuzioni per il periodo compreso fra la sentenza che ordina la reintegra e l'attuazione della medesima. L'attribuzione del detto risarcimento (che, per legge, non è mai determinabile in un numero di mensilità di retribuzione inferiore a cinque) presuppone la domanda del lavoratore, con la conseguenza, in particolare, che il giudice, mentre deve limitarsi a riconoscere l'anzidetto importo minimo (legale) a fronte di una generica domanda di risarcimento, può in via equitativa, determinare detto danno in un importo superiore alle cinque mensilità ove il lavoratore, proponendo una domanda in tal senso, non abbia quantificato la propria pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)