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Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 01/02/2007 (Rv. 595044 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione del debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Contenuto della dichiarazione - Accertamento - Giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595044-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

In tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; l'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)