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Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 18/11/2008 (Rv. 605527 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione del debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Esistenza del rapporto fondamentale - Onere probatorio del creditore - Esonero - Fondamento - Prova, da parte del debitore, della nullità od inesistenza del rapporto obbligatorio - Conseguenza - Inefficacia della ricognizione del debito.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605527-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)