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Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 18/04/1968 (Rv. 332660 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332660-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito, il quale non ritenga di condividere il parere del consulente tecnico, deve del proprio dissenso dar conto con adeguata motivazione, immune da vizi logici-giuridici, perche sia possibile il controllo, da parte del giudice superiore, degli elementi che egli ha utilizzato per la sua contraria decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)