Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 18/04/1968 (Rv. 332660 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito, il quale non ritenga di condividere il parere del consulente tecnico, deve del proprio dissenso dar conto con adeguata motivazione, immune da vizi logici-giuridici, perche sia possibile il controllo, da parte del giudice superiore, degli elementi che egli ha utilizzato per la sua contraria decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)