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Sez. 2, Sentenza n. 4060 del 30/12/1969 (Rv. 344583 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - CONDIZIONI - ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344583-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - CONDIZIONI - ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Anche nei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici di ufficio, poiche l'obbligatorieta della loro nomina non vale a mutarne la natura di ausiliari del giudice, con l'effetto che spetta sempre a quest'ultimo il potere di valutare il parere tecnico rassegnatogli e di dimostrarne con adeguata motivazione che investa gli argomenti addotti nella perizia ed esprima i motivi del dissenso, cosi da rendere possibile il controllo della coerenza, logicita ed adeguatezza della ragione del decidere. (V 3632-69, massima n 343849 2983-69, massima n 342868 1228-69, massima n 339845 1166-68, massima n 332660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)