Sez. 3, Sentenza n. 31 del 05/01/1977 (Rv. 383536 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
A norma dell'art 4 della legge 27 gennaio 1963 n 19, il conduttore ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento, subita in dipendenza della cessazione del rapporto locatizio, purche abbia provato che l'Esercizio della propria impresa nell'immobile locatogli e, poi, rilasciato, abbia determinato l'affluenza di una clientela tale da far fondatamente prevedere futuri profitti, che l'afflusso di tale clientela sia, a causa del rilascio, cessata o, quantomeno, sensibilmente ridotta e che, di tale perdita, il locatore abbia, a sua volta, tratto un'utilita, dovendosi quest'ultima, pero, ravvisare non gia nella mera astratta possibilita del vantaggio derivato dalla conseguita disponibilita dell'immobile, bensi, unicamente, in un vantaggio patrimoniale che si trovi in un rapporto di stretta interdipendenza con la perdita dell'avviamento subita dal conduttore. (Conf 1393/74, mass n 369476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)